Imposta Municipale Propria - IMU

Ultima modifica 12 aprile 2024

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Guida agli adempimenti nuova IMU 2024

Informazioni Generali

 

Dal primo gennaio 2020, con l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è stata abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed è stata modificata integralmente l’IMU (art. 1, commi da 739 a 783).

Il presupposto impositivo dell’imposta è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 18 del 28/05/2020 ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

Novità IMU 2024

L'IMU 2024 presenta poche novità, alcune già note in quanto previste dalla normativa degli anni precedenti.

Pensionati Residenti All'estero: 

La novità più rilevante è la riduzione dell'IMU per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale che dal 2023 ritorna al 50% come l'anno 2021.

Inoltre non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..

Altre esenzioni precedenti e valide per il 2024

Sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le tipologie di immobili previste dall’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a cui si aggiunge la casistica degli immobili occupati introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

Dal 2022 sono esenti i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione IMU

Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Dall'esame di una ricorso di una contribuente di Roma, la Corte ha elaborato il seguente principio di diritto:

“In tema di ICI (ora IMU), con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. Ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile”.

Aliquote e detrazioni

Per il 2024 la prima rata da corrispondere entro il 17 giugno è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2023.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Aliquote:

Il consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 18/12/2023 ha confermato le seguenti aliquote IMU per l’anno 2024:

  1. 5,60 per mille per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  2. 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  3. 10,60 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
  4. 10,60 per mille fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
  5. 9,00 per mille terreni agricoli;
  6. 10,60 per mille aree fabbricabili.

Quota d'imposta a favore dello stato

La Legge n. 160/2019 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Di conseguenza:

1. per gli immobili classificati nel gruppo catastale D: 

      •  la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;
      •  la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo.

2. per gli immobili diversi da quelli in categoria D

      •   l'intero ammontare dell'imposta dovuta deve essere versato al Comune.

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

  • 3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato"
  • 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento comune"

Detrazioni

Detrazioni per abitazione principale - solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Non costituisce presupposto dell’imposta IMU il possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Esenzioni: 

Abitazione principale:

Ai sensi dell’art. 1, comma 740 della legge n. 160/2019, il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.Si ricorda che  «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» .
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Altri Immobili:

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

      • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
      • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
      • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
      • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Sono Inoltre Esenti: 
      • dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

Modalità di Versamento: 

l versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24), o tramite la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma PAGOPA).

Codice catastale del Comune di ANTEGNATE = A304

 Per l'anno 2024 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

  • Prima rata in acconto: 17 Giugno 2023
  • Seconda rata in saldo: 16 Dicembre 2023

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

 Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

QUOTA COMUNE: 

  • 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - Comune
  • 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - Comune
  • 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune
  • 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune
  • 3923 iMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - Comune
  • 3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - Comune
  • 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune

Quota Stato

  • 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato

Per consultare il cacolo Imu Online Cliccare qui
Per consultare il file riguardante i valori minimi delle Aree Edificabili, Cliccare qui

 

Mancato versamento dell’IMU

Il contribuente che ha dimenticato di versare l’IMU, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, può regolarizzare tardivamente il pagamento dell’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla proceduta del “Ravvedimento Operoso”.

Ravvedimento Operoso 

Per consultare il consultare il sito per il calcolo del ravvedimento operoso, cliccare qui

.Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis e dalla circolare delle Finanze n. 184/E del 13/07/98.
Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Modalità Operative

Chi effettua il ravvedimento operoso dovrà compilare ed inviare all'ufficio tributi il modello di ravvedimento

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:

  • regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
  • regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
  • regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Calcolo degli interessi: 

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

  • dal 01 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,5 % (Decreto 11 dicembre 2014  del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15/12/2014);
  • dal 01 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,2 % (Decreto 11 dicembre 2015  del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2015).
  • dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,1% (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016).
  • dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,3% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
  • dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).
  • dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).
  • dal 01 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,01% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020)
  • Dal 01 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 1,25% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021)         
  • Dal 01 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 5,00% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022)
  • Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo (MEF - Decreto 29 novembre 2023).

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